Par condicio creditorum: che cos’è

Il diritto civile si compone di diverse parti, in questa sede approfondiremo un concetto molto interessante: la par condicio creditorum. Ci addentreremo in questa disciplina, toccando anche il diritto fallimentare e la materia che si occupa di inquadrare tramite leggi le questioni relative a credito e creditori.

Definizione di par condicio creditorum

Il principio è quello della parità di trattamento, che possiamo definire con le stesse parole del codice civile:

“I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”

Per permettere che ciò venga rispettato al giorno della dichiarazione di fallimento non possono essere intraprese azioni individuali o collettive da parte dei creditori.

diritto privato in reteQualsiasi tipo di azione, anche intrapresa da altri attori coinvolti che non siano direttamente i soggetti falliti, che preveda rimborso per uno dei creditori coinvolti. Ossia non è possibile in alcun modo che uno solo dei creditori acceda a crediti che il soggetto fallito può vantare su terzi.
I debiti di cui si tiene conto per effettuare la ripartizione sono anche quelli per cui la scadenza non è ancora avvenuta, sulla base della specifica regolare della decadenza del beneficio: con il fallimento anche gli interessi sono sospesi e i debiti decadono. Fanno eccezione i crediti garantiti.
Abbiamo citato prima l’articolo del codice che si addentra nelle questioni relative ai creditori. In questo stesso articolo viene fatta una distinzione tra:
• Creditori titolari
• Creditori chirografi
La prima tipologia di creditori è formata da coloro che sono titolari di un diritto di prelazione. Con questo nome si definisce il diritto di un soggetto ad essere preferito all’interno di una negoziazione di tipo giuridico. Può essere stabilita su base volontaria, oppure legale. Questi creditori saranno ovviamente soddisfatti con priorità rispetto ad altri soggetti e avranno diritto a riscuotere tutto l’importo del credito.
I creditori chirografi, che rappresentano la seconda categoria, sono di conseguenza subordinati ai primi di cui abbiamo appena parlato ed essi vedranno assolto solo una parte del credito in proporzione alla propria partecipazione.

Riforma del diritto fallimentare e nuovi principi

Non è sempre stato così. Si è giunti a questa nuova soluzione in seguito ad una precisa riforma, in cui la parità dei creditori è stata rivisitata e aggiornata in tutti i suoi aspetti, compreso una nuova modalità di suddivisione dei creditori, organizzati in classi simili per caratteristiche e provenienza.
Per fare qualche esempio possiamo citare:
• Creditori finanziari
• Fornitori
È importante sottolineare questo aspetto perché coincide con il fatto che da questa suddivisione si ricava la classe che può essere trattata con la medesima parità. La legge ammette un’eccezione solo nel caso in cui, all’interno di un’apposita assemblea, venga approvato un trattamento differenziato. Anche qui facciamo chiarezza sul fatto che il concetto è valido per i cosiddetti crediti concorsuali, maturati prima della dichiarazione di fallimento. Per quelli maturati, o meglio, che sono emersi durante la procedura stessa (come causa dell’azione degli organi fallimentari, ad esempio il compenso previsto per il curatore). Proprio questi ultimi devono essere assolti con prededuzione, ossia, citando la Treccani:

“con detrazione preventiva di una determinata somma da un dato ammontare prima di operare su questo successive operazioni contabili”

sono crediti sorti rispetto alla massa fallimentare e pertanto sono da trattare diversamente, così come abbiamo illustrato.

Differenza tra procedure esecutive

creditori privilegiatiAddentrandoci sempre di più nella questione abbiamo già avuto modo di evidenziare come si tende a distinguere tra procedure intraprese o riguardanti singoli e più creditori. Vediamo la distinzione nel dettaglio:
• Procedura esecutiva singolare
• Procedura esecutiva fallimentare.
Alla prima si applica la par condicio creditorum come pura evenienza, nei casi in cui si verifichi il concorrere di diversi creditori. In questo caso specifico può essere un singolo ad avviare l’azione e gli altri possono intervenire o meno.
Nella procedura esecutiva fallimentare è la legge stessa che prevede la presenza di un curatore fallimentare incaricato di dare avviso a tutti i creditori. Sarà poi il creditore stesso a fare le dovute valutazioni sulla convenienza o meno della sua insinuazione nella procedura fallimentare.
I creditori possono comunque provvedere alla compensazione dei propri debiti verso il fallito utilizzando i crediti stessi che presentano verso lo stesso.

Privilegiati e chirografi: i creditori

Stiamo apprendendo il ruolo della par conditio creditorum nel diritto fallimentare. Abbiamo capito che tutti i creditori accedono al diritto di soddisfazione del debito rispetto al patrimonio del soggetto fallito. Ciò è vero ove non vi siano i cosiddetti diritti di prelazione e relativa suddivisione in categorie con specifici e differenti trattamenti. Lo abbiamo anticipato qualche paragrafo sopra. Ora ci torniamo per renderlo chiaro una volta per tutte. Il trattamento privilegiato per un soggetto è applicabile alle garanzie reali, ossia pignoramenti e ipoteche.
Distinguiamo principalmente due diverse categorie:
• Creditori privilegiati
• Creditori chirografi
Diamo una spiegazione più approfondita del loro ruolo e delle azioni che possono intraprendere o recepire.

Le differenze tra creditori e la parità di trattamento

Sono coloro che vantano il diritto di prelazione, accedono e godono con anticipo della soddisfazione del debito. Un esempio? Lo Stato e le stesse istituzioni con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni possono essere considerati creditori privilegiati. Ciò che accade quando maturano dei debiti di natura tributaria.
Il privilegio riguarda sia la ripartizione dell’attivo sia la percentuale degli interessi. È un articolo in particolare del diritto fallimentare che regola questo caso, precisamente l’articolo 54 che sostiene:
I creditori garantiti da pegno, privilegio o ipoteca possono far valere il diritto di prelazione sul prezzo assegnato ai beni vincolati per quanto riguarda capitale, interessi, spese.
È proprio una posizione di vantaggio, basi pensare che questi creditori possono anche partecipare alle partizioni che avvengono prima della distribuzione dei beni con garanzia. Tale ricavo può servire per essere collocato in una buona posizione per il loro credito. Potranno di conseguenza ottenere solo la differenza tra il credito e ciò che hanno percepito durante la ripartizione. Quindi i creditori che possono collocare l’intero loro credito in buona posizione.
Ciò che rimane viene diviso tra i creditori chirografi, quelli che non hanno accesso al diritto di prelazione e che vengono comunque soddisfatti in seconda istanza.

 Par condicio creditorum e Giurisprudenza

Per approfondire un discorso così ampio e complesso bisogna conoscere il linguaggio della legge. Un corso di laurea in Giurisprudenza è la base da cui partire per apprendere i meccanismi legislativi, le dinamiche che gestiscono i rapporti tra soggetti giuridici diversi e molto altro.
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