Prescrizione dei debiti: quello che c’è da sapere

Il tema della prescrizione dei debiti è particolarmente rilevante e di interesse. Pagamenti e tributi sono una fonte di preoccupazione per molti. Le bollette che si accumulano sul tavolo della cucina, le utenze da pagare, decurtano lo stipendio. Sono tante le spese, dal gas al condominio, dall’affitto alle molte altre tasse applicate ai servizi. Al giorno d’oggi è molto facile contrarre dei debiti. Per questo è importante conoscere quali sono i termini di prescrizione, vediamoli nel dettaglio.

Prescrizione delle cartelle di pagamento

quando si prescrive un debitoQual è la definizione corretta di cartella di pagamento? Questo documento, anche chiamato “cartella esattoriale”, nel diritto tributario è indicato come strumento tramite il quale l’amministrazione pubblica può avviare un procedimento atto a riscuotere in maniera coatta il credito maturato dal contribuente.

Si è tanto sentito parlare di Equitalia parallelamente al tema della prescrizione dei debiti. Bene ora l’organismo che si occupa di tale questione è l’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’iter che segue è il seguente:

  • Intermediazione con gli enti impositori
  • Informazione ai contribuenti dei crediti vantati dagli enti
  • Richiesta del pagamento a nome dell’ente creditore

L’Agenzia delle Entrate è semplicemente un intermediario. Anche eventuali errori presenti sulla cartella esattoriale sono da imputare al singolo ente, mentre il concessionario svolge il ruolo di ponte tra i soggetti debitori e i creditori. Per tale motivo le proteste devono essere inviate direttamente all’ente impositore. La società di riscossione è fuori responsabilità.

Cambiando gli enti creditori e il contenuto delle cartelle di pagamento cambiano anche i tempi di prescrizione. Se una cartella contiene più debiti questi possono avere termini diversi. Per esempio: l’Imu va in prescrizione dopo 5 anni, mentre il canone Rai dopo dieci. La cartella di pagamento vedrà l’estinzione di una parte del debito, ma non di tutto.

Il destinatario deve confermare tramite una firma l’avvenuta ricezione, la cartella viene di solito accompagnata da una ricevuta di ritorno che costituisce prova legale dell’invio/ricezione. In caso di ricorso il contribuente ha 30/40 o 6 giorni di tempo dal momento della notifica, termine che non è prorogabile. A seconda del tipo di credito cambia anche la procedura di ricorso. Ad esempio:

  • Verbali del codice della strada – Giudice di pace
  • Imposte e tasse – Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
  • Previdenza – sezione Lavoro del Tribunale

L’onore della prova

L’onore della prova è a carico del contribuente. Quest’ultimo per fare ricorso e contestare le cartelle di pagamento. Non è l’amministrazione a dover provare che il ricorrente ha mancato di pagare, evadendo il fisco. L’amministrazione può richiedere un decreto ingiuntivo, senza ricorrere al giudice ordinario, dando il via alla procedura per la riscossione coattiva. Sono temi che toccano da vicino anche l’Economia.

Tra soggetti privati tale riscossione è diversa da quella che coinvolge privati e pubblica amministrazione. In caso di due soggetti privati è necessaria la presenza di una terza parte giuridica che conferma l’esistenza del credito e che si assume il compito di convocare e offrire possibilità di replica alla controparte.

Tra privati l’onere della prova è a carico del creditore.

Differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva dei debiti

Nel diritto tributario ricorrono spesso questi due termini:

  • Prescrizione estintiva
  • Prescrizione presuntiva

Quale differenza c’è? La prescrizione estintiva è la conseguenza del mancato esercizio di un diritto per un tempo definito e serve come garanzia dei rapporti di tipo giuridico. Ecco quali sono le caratteristiche principali:

  • Decorso del tempo
  • Inerzia del titolare del diritto
  • Estinzione del debito

Il debitore può liberarsi dalla pretesa adducendo come motivazione l’inesistenza del debito oppure la mancata adempienza dell’obbligo.

La prescrizione presuntiva invece ha proprio elementi costitutivi e finalità diverse. Si fonda sul presupposto che il credito sia per sua particolare natura già stato assolto. Se il debitore ammette di non aver estinto il debito o si oppone contestando l’insorgenza la prescrizione di questo tipo non può essere opposta al creditore.

Il debitore deve necessariamente dimostrare il decorso del termine stabilito giuridicamente, mentre il creditore ha l’obbligo di verificare e provare che il debito non è stato assolto. Vale come prova anche la stessa ammissione del debitore.

Tempi di prescrizione di un debito

Il tempo determinato per esercitare il diritto del creditore di riscuotere entro i termini di prescrizione cambia a seconda del credito. Il debito, oltre questi termini, si estingue e non possono più essere avanzate pretese. Il soggetto interessato a riscuotere deve muoversi per tempo, un tempo stabilito dalla legge. In caso contrario il creditore avrà perso il suo diritto di riscossione.

Questo tipo di diritto, legato al settore tributario, non è illimitato. Un esempio classico è quello dei diritti di natura patrimoniale, che intercorrono tra due soggetti, uno dei quali deve versare una somma all’altro. Il diritto di ricevere tale somma è vincolato ad un limite di temporale che viene chiaramente espresso nella scrittura giuridica. Trascorso tale tempo non si possono più avanzare richieste di pagamento. Ovviamente ogni qualvolta viene inviata una richiesta di pagamento la prescrizione viene riconteggiata a partire dalla data di tale richiesta.

Quali sono i diritti che non sono sottoposti a prescrizione?

  • La proprietà
  • Azioni di riconoscimento di eredità
  • Azioni di contestazione della paternità
  • Riconoscimento filiale
  • Domande di divisione degli eredi

Non si tratta di questione legate alla prescrizione dei debiti in senso stretto, ma di altri eventi meno strettamente legati al diritto tributario e più inerenti a quello patrimoniale.

A cosa serve la prescrizione?

tabella dei termini di prescrizioneAnche a livello di etica e di filosofia del diritto il dibattito è rovente. La prescrizione dei debiti verso lo stato e altri soggetti pone domande spinose, che attraversano concetti come la moralità.
Di fatto il creditore perde un diritto verso qualcosa che idealmente gli spetta, solo perché il tempo ha allontanato un termine, solo per una questione di scadenza. Può sembrare assurdo. Ma in realtà ogni rapporto giuridico nasce e viene gestito per creare un ordine almeno ipotetico.

Il tempo che scorre viene interpretato dalla legge come un sintomo chiaro di disinteresse da parte del soggetto verso il credito. Ed effettivamente può essere così. Un grosso ente può avere poco interesse a riscuotere qualche centinaio di euro da un soggetto che invece si troverebbe in estrema difficoltà a versarli, per qualsivoglia ragione di insorta povertà improvvisa o altre cause di forza maggiore.

Termini di prescrizione: qualche esempio

Uno dei termini maggiormente ricorrenti sono i dieci anni, che vengono applicati soprattutto per contratti o obbligazioni unilaterali. Altri crediti invece, prevedono cinque anni di prescrizione. Ad esempio:

  • Pigioni delle case
  • Fitti dei beni rustici
  • Canoni di locazione
  • Capitale nominale dei titoli di stato
  • Bollette per utenze domestiche

I termini di prescrizione della durata di tre anni riguardano:

  • Tasse automobilistiche
  • Compensi dei professionisti
  • Diritti dei notai per gli atti

I tempi di prescizione di due anni sono previsti per:

  • Bollette di luce, acqua e gas dopo la legge di bilancio 2018

Ci sono anche dei termini più stringenti e brevi, ad esempio un anno, riguardano pagamenti a:

  • Rette scolastiche
  • Abbonamenti a piscine
  • Diritto dei farmacisti sui pagamenti dei prodotti
  • Rate dei premi assicurativi

Nel caso delle già citate prescrizione presuntive, la legge prevede che che il debito sia stato pagato solitamente entro un anno. In questo caso l’onere della prova è posto a carico del creditore, il debitore si limita a rilevare il decorso della prescrizione.

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